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Colli Cimini IGT |
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La indicazione geografica tipica
«Colli Cimini» è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e
novello; rossi, anche nelle tipologie frizzante
e novello; rosati, anche nella tipologia
frizzante. I vini ad indicazione geografica
tipica «Colli Cimini» bianchi, rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno
o più dei vitigni raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Viterbo a bacca di colore
corrispondente.
L’indicazione geografica tipica «Colli Cimini»
con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni: Malvasia, Sangiovese, Trebbiano è
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell’ambito aziendale, per
almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente,
alla produzione dei mosti e vini sopra indicati,
le uve dei vitigni a bacca di colore analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Viterbo, fino ad un massimo del 15%. I vini ad
indicazione geografica tipica «Colli Cimini» con
la specificazione di uno dei vitigni possono
essere prodotti anche nelle tipologie frizzante
e novello, limitatamente ai rossi e ai bianchi.
La zona di produzione delle uve per
l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad
essere
designati con la indicazione geografica tipica
«Colli Cimini» comprende il territorio
amministrativo dei comuni di Bassano in Teverina,
Canepina, Capranica, Caprarola,
Carbognano, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese,
Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri,
Vallerano, Vasanello, Vignanello in provincia di
Viterbo.
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di
vigneto in coltura specializzata, nell’ambito
aziendale, non deve essere superiore per i vini
ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini»
bianco, a tonnellate 18; per i vini ad
indicazione geografica tipica «Colli Cimini»
rosso e rosato a tonnellate 17.
Le uve destinate alla produzione massima dei
vini ad indicazione geografica tipica «Colli
Cimini», seguita o meno dal riferimento al
vitigno, devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
9% per i bianchi;
9% per i rossi;
9% per i rosati.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche. Le uve destinate alla
produzione dell’indicazione geografica tipica
«Colli Cimini» tipologia rosato devono essere
vinificate in bianco.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto
per il consumo, non deve essere superiore al 75%
per tutti i tipi di vino. I vini ad indicazione
geografica tipica «Colli Cimini» anche con la
specificazione del nome del vitigno, all’atto
dell’immissione al consumo devono avere i
seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
«Colli Cimini» bianco 10%;
«Colli Cimini» rosso 10%;
«Colli Cimini» rosato 10%;
«Colli Cimini» novello 11%.
Alla indicazione geografica tipica «Colli Cimini»
è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato,
superiore e similari.

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