Vini
Rubrica di Cultura Enologica

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A cura di Giacomo Mazzuoli

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Colli Cimini IGT



 

 
 
La indicazione geografica tipica «Colli Cimini» è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo a bacca di colore corrispondente.
L’indicazione geografica tipica «Colli Cimini» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Malvasia, Sangiovese, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» con la specificazione di uno dei vitigni possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai rossi e ai bianchi. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere
designati con la indicazione geografica tipica «Colli Cimini» comprende il territorio amministrativo dei comuni di Bassano in Teverina, Canepina, Capranica, Caprarola,
Carbognano, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vignanello in provincia di Viterbo.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» bianco, a tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» rosso e rosato a tonnellate 17.
Le uve destinate alla produzione massima dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9% per i bianchi;
9% per i rossi;
9% per i rosati.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le uve destinate alla produzione dell’indicazione geografica tipica «Colli Cimini» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino. I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Colli Cimini» bianco 10%;
«Colli Cimini» rosso 10%;
«Colli Cimini» rosato 10%;
«Colli Cimini» novello 11%.
Alla indicazione geografica tipica «Colli Cimini» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.


 

 

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