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DISCIPLINARE DI
PRODUZIONE PER IL VINO A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA “VIGNANELLO”
Art. 1 La denominazione di
origine controllata «Vignanello»,
accompagnata o non dal
vitigno, è riservata ai vini
ottenuti dai vigneti della
relativa zona di produzione
e rispondenti ai requisiti
stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art. 2 I vini «Vignanello»
devono essere ottenuti
esclusivamente mediante
vinificazione delle uve
provenienti dalla zona di
produzione indicata nel
successivo art. 3 da vigneti
che, all’interno del
complesso aziendale, abbiano
la seguente composizione
ampelografica: a) Bianco:
Trebbiano giallo e/o
Trebbiano toscano: 60-70%;
Malvasia bianca di Candia e
Malvasia di Chianti: 20-40%,
possono concorrere i vitigni
a bacca bianca, raccomandati
o autorizzati per la
provincia di Viterbo, fino
ad un massimo del 10%. b)
Rosso e Rosato: Sangiovese:
40-60%; Ciliegiolo: 40-50%,
possono concorrere i vitigni
a bacca nera raccomandati o
autorizzati per la provincia
di Viterbo, fino ad un
massimo del 20%. c) Greco:
Greco: minimo 85%, possono
concorrere altri vitigni a
bacca bianca raccomandati o
autorizzati per la provincia
di Viterbo, fino ad un
massimo del 15%. Art. 3 La
zona di produzione dei vini
D.O.C. «Vignanello»
comprende per intero il
territorio dei comuni di:
Vignanello, Vasanello,
Bassano in Teverina,
Corchiano e parte dei
territori di Soriano nel
Cimino, Fabrica di Roma e
Gallese, tutti in provincia
di Viterbo. Tale zona è così
delimitata: partendo dal
confine comunale di
Vignanello, in via San
Rocco, la linea di
delimitazione segue detto
confine verso sud fino
all'incrocio del confine
comunale di Fabrica di Roma,
percorre questo confine
verso ovest, e all'incrocio
della strada provinciale
Valleranese prosegue su
questa fino all'interno del
centro abitato di Fabrica di
Roma, da qui segue per viale
degli Eroi, via IV Novembre,
fino a incrociare la
ferrovia dello Stato;
seguendo detta ferrovia
verso nord la linea di
delimitazione si incrocia
con la ferrovia Roma nord,
segue detta ferrovia verso
sud fino alla stazione di
Corchiano proseguendo su via
della Stazione, via Roma,
via Civita Castellana, fino
a incrociare il rio Fratta
che percorre verso est fino
a incontrare il confine
comunale sud di Gallese;
prosegue per detto confine
sempre verso est e
all'incrocio della S.S di
Magliano Sabina n. 315 la
segue verso nord, e
incrociando il confine nord
del comune di Gallese, lo
segue verso ovest, si
congiunge con il confine
comunale di Vasanello
seguendolo verso nord e
continuando sempre verso
nord sul confine di Bassano
in Teverina fino a
incrociare la S.S Ortana n.
204, prosegue su questa
verso ovest fino
all'incrocio della strada
Madonna di Loreto seguendola
verso sud fino all'incrocio
della ferrovia Roma nord,
prosegue su questa ferrovia
verso Vignanello fino al
fosso della Guizza
percorrendolo verso est fino
a incontrare il confine
comunale di Vignanello, il
quale verso sud si congiunge
al punto di partenza.
Art. 4 Le condizioni
ambientali e colturali dei
vigneti destinati alla
produzione dei vini «Vignanello»
dovranno essere quelle
tradizionali della zona e
comunque atte a conferire
alle uve, al mosto ed al
vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
Saranno pertanto da
considerarsi idonei ai fini
dell’iscrizione all’albo dei
vigneti unicamente quelli
ubicati in terreni collinari
calcarei o di origine
vulcanica. Sono da escludere
i terreni ubicati al di
sotto dei 140 metri di
altitudine s.l.m. I sesti di
impianto, le forme di
allevamento, i sistemi di
potatura e le tecniche
colturali devono essere
quelli tradizionalmente
usati o comunque atti a non
modificare le
caratteristiche delle uve e
dei vini nonché a garantire
la qualità dei prodotti
conseguibili.È vietata ogni
pratica di forzatura. La
resa massima di uva per
ettaro di coltura
specializzata non deve
essere superiore ai 140 q.li
per la tipologia «bianco»,
130 q.li per la tipologia
«rosso» e 110 q.li per il
«Greco». A detto limite,
anche in annate
eccezionalmente favorevoli,
la produzione dovrà essere
riportata attraverso
un’accurata cernita delle
uve, purché quella globale
del vigneto non superi del
20% la resa prefissata. La
regione Lazio con proprio
decreto, sentite le
organizzazioni di categoria
interessate, di anno in anno
prima della vendemmia può
stabilire un limite massimo
di produzione di uve per
ettaro inferiore a quello
fissato nel presente
disciplinare dandone
immediata comunicazione al
Ministero dell’agricoltura e
delle foreste ed al comitato
nazionale per la tutela
delle denominazioni di
origine dei vini. Le uve
destinate alla vinificazione
devono assicurare ai vini «Vignanello»
un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di
10% per il bianco, il 10,50%
per il rosso, il rosato ed
il «Greco spumante», di 11%
per il rosso «riserva», il
bianco «superiore» ed il
«Greco». Ai fini della
vinificazione delle
tipologie dei vini rosso
«riserva», bianco
«superiore» e «Greco
spumante» le relative uve
dovranno essere oggetto di
specifica denuncia annuale e
sui relativi registri di
cantina dovrà essere
espressamente indicata la
destinazione delle uve
medesime.
Art. 5 Le operazioni di
vinificazione, ivi compreso
l’invecchiamento, devono
essere effettuate
all’interno delle zone di
produzione come definita
dall’ art. 3. Tuttavia,
tenuto conto delle
situazioni tradizionali, è
consentito che tali
operazioni siano effettuate
nell’intero territorio dei
comuni che sono compresi
anche se solo parzialmente
nella zona delimitata. Le
operazioni di elaborazione
del vino spumante «Greco di
Vignanello» possono essere
effettuate esclusivamente
nell’ambito della regione
Lazio. La resa massima
dell’uva in vino non deve
essere superiore al 65% per
la produzione dei vini
rosso, rosato e «Greco» ed
al 75% per la produzione del
vino bianco. Qualora la resa
superi detto limite
l’eccedenza non avrà diritto
alla D.O.C. Nella
vinificazione sono ammesse
soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e
costanti atte a conferire al
vino le sue peculiari
caratteristiche. Il vino «Vignanello
rosso» destinato alla
produzione della tipologia
«riserva» deve essere
sottoposto ad un periodo di
invecchiamento obbligatorio
di almeno due anni, a
partire dal 1° novembre
dell’anno di raccolta, di
cui almeno uno in bottiglia.
Art. 6 I vini di cui
all’art. 2 all’atto
dell’immissione al consumo
devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
Vignanello bianco: - colore:
paglierino più o meno
intenso con leggeri riflessi
verdognoli; - odore:
delicato, più o meno
fruttato; - sapore: secco
con leggero retrogusto
amarognolo, abboccato, fine
e delicato; - titolo
alcolometrico volumico
totale minimo: 10,50%; -
acidità totale minima: 5 per
mille; - estratto secco
netto minimo: 16 per mille.
Vignanello rosso: - colore:
rosso rubino da giovane,
tendente al granato se
invecchiato; - odore:
profumato caratteristico ed
intenso; - sapore: asciutto,
caldo e armonico; - titolo
alcolometrico volumico
totale minimo: 11%; -
acidità totale minima: 5 per
mille; - estratto secco
netto minimo: 18 per mille.
Vignanello rosato: - colore:
rosato più o meno intenso
con riflessi violacei; -
odore: vinoso e
delicatamente fruttato; -
sapore: secco fresco e
gradevole; - titolo
alcolometrico volumico
totale minimo: 11%; -
acidità totale minima: 5 per
mille; - estratto secco
netto minimo: 17 per mille.
Vignanello Greco: - colore:
paglierino più o meno
intenso; - odore: vinoso
gradevole e caratteristico;
- sapore: asciutto,
abboccato, di corpo e
armonico con leggero
retrogusto amarognolo; -
titolo alcolometrico
volumico totale minimo:
11,50%; - acidità totale
minima: 5,5 per mille; -
estratto secco netto minimo:
16 per mille. Vignanello
Greco spumante: - spuma:
fine e persistente; -
colore: paglierino più o
meno intenso; - odore:
delicato più o meno
fruttato; - sapore:
armonico, caratteristico; -
titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 5
per mille; - estratto secco
netto minimo: 16 per mille.
È facoltà del Ministro
dell’agricoltura e delle
foreste di modificare con
proprio decreto, per i vini
di cui al presente
disciplinare di produzione,
i limiti minimi per
l’acidità e l’estratto secco
netto sopra indicati. La
menzione «superiore» è
riservata alla tipologia «Vignanello»
bianco, proveniente da uve
aventi le caratteristiche di
cui all’art. 4, penultimo
comma, del presente
disciplinare e che venga
immessa al consumo con un
titolo alcolometrico
volumico totale minimo
dell’11,50%. La menzione
«riserva» è riservata alla
tipologia «Vignanello» rosso
proveniente da uve aventi le
caratteristiche di cui
all’art. 4, penultimo
comma,del presente
disciplinare, che sia
sottoposta ad un periodo
d’invecchiamento
obbligatorio di cui all’art.
5 ed immessa al consumo con
un titolo alcolometrico
volumico totale minimo del
12%. La menzione «novello» è
riservata al vino «Vignanello
rosso» prodotto nel rispetto
della specifica normativa.
Art. 7 Nella designazione e
presentazione dei vini a
denominazione di origine
controllata “Vignanello”
Greco, tranquillo e
spumante, in deroga alle
misure stabilite a titolo
generale dagli articoli 1 e
6 del presente disciplinare,
può figurare il nome del
vitigno “Greco” seguito
dalla specificazione “di
Vignanello”, in caratteri
della medesima ampiezza,
colorimetria e forma
grafica. Nella designazione
e presentazione dei vini a
denominazione di origine
controllata “Vignanello” è
vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazone
diversa da quelle previste
nel presente disciplinare di
produzione ivi compresi gli
aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato e
similari. È altresì vietato
l’impiego di indicazioni che
facciano riferimento a
comuni, frazioni o zone. È
tuttavia consentito l’uso di
indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni
sociali e marchi non aventi
significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno
il consumatore. Le
indicazioni tendenti a
specificare l’attività
agricola
dell’imbottigliamento quali
“viticoltore” “fattoria”
“tenuta” “podere” “cascina”
ed altri termini similari
sono consentite in
osservanza delle
disposizioni CEE e nazionali
in materia. Sulle bottiglie
ed altri recipienti
contenenti i vini “Vignanello”
può figurare l’indicazione
dell’annata di produzione
delle uve. È obbligatoria in
etichetta l’indicazione
“secco” o “amabile” e, per
gli spumanti, ogni altra
menzione concernente il
residuo zuccherino.
Art. 8 I vini a
denominazione di origine
controllata «Vignanello»
devono essere immessi al
consumo in recipienti non
superiori a 5 litri
confezionati con tipologia
confacente ai vini di
pregio. Sono, pertanto, da
escludere le confezioni a
chiusura con tappo a corona.
Art. 9 Chiunque produce,
vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il
consumo con la denominazione
di origine controllata «Vignanello»,
vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente
disciplinare è punito a
norma degli articoli 28, 29,
30 e 31 della legge 10
febbraio 1992, n. 164. |
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La zona di produzione di questa
DOP comprende
i comuni di Vignanello Vasanello, Bassano in
Teverina, Corchiano, Soriano e Fabrica di Roma
in provincia di Viterbo
Vitigni:
Bianco: da uve Trebbiano giallo e/o Trebbiano
toscano per almeno il 60-70%, Malvasia bianca di
Candia e/o Malvasia del Chianti per il 20-40% e
da altri vitigni a bacca bianca ammessi per la
provincia di Viterbo per un massimo del 10%.
Greco: il vitigno omonimo per l’85% e altri
vitigni a bacca bianca della zona per un massimo
del 15%. Rosso e Rosato: uve Sangiovese per il
40-60%, Ciliegiolo per il 40-50% e di altri
vitigni a bacca rossa della zona ma non oltre il
20%.
Gradazione alcolica minima:
Bianco 10,5 gradi (Superiore 11,5 gradi). Greco
11,5 gradi. Rosato 11 gradi. Rosso 11 gradi
(Riserva 12 gradi)
Tipologie:
Bianco (anche Abboccato e Superiore) Rosso
(anche Novello e Riserva), Rosato e Greco (anche
Spumante e Abboccato)
Qualificazioni:
Rosso Novello e Riserva (invecchiato almeno due
anni)
Caratteristiche organolettiche:
Bianco: colore paglierino piu' o meno intenso
con leggeri riflessi verdognoli; profumo
delicato, piu' o meno fruttato; sapore secco con
leggero retrogusto amarognolo, abboccato, fine e
delicato. Greco: colore paglierino piu' o meno
intenso; profumo vinoso, gradevole,
caratteristico; gusto asciutto, abboccato, di
corpo e armonico con leggero retrogusto
amarognolo. Rosato: colore rosato piu' o meno
intenso con riflessi violacei; profumo vinoso e
delicatamente fruttato; sapore secco, fresco e
gradevole. Rosso: colore rubino da giovane,
tendente al granato se invecchiato; profumo
caratteristico e intenso; gusto asciutto, caldo
e armonico.
Abbinamenti:
Rosso: primi piatti piuttosto strutturati, carni
rosse alla griglia, Pecorino romano, abbacchio
al forno. Bianco: piatti di pesce azzurro
arrosto o in umido, fritture miste, formaggi
morbidi e frittate. Rosato: salumi, primi piatti
con ragù di carni bianche e pomodoro, minestre
di paste e legumi, fritti misti tipici della
tradizione romana.
La zona di produzione del vino
Vignanello DOC |