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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
PER IL VINO A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA
“TARQUINIA”
ART. 1 La denominazione di
origine controllata
«Tarquinia» è riservata ai
vini bianco (anche nella
tipologia amabile), rosso
(anche nella tipologia
amabile e novello) e rosato,
ottenuti in conformità alle
condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
ART. 2 I vini a
denominazione di origine
controllata «Tarquinia»
devono essere ottenuti
esclusivamente mediante la
vinificazione delle uve
prodotte da vigneti situati
nella zona indicata nel
successivo art. 3 e che,
nell’ambito aziendale,
abbiano la seguente
composizione ampelografica:
«Tarquinia» bianco:
Trebbiano congiuntamente,
almeno per il 50%; Malvasia
di Candia e Malvasia del
Lazio, da soli o
congiuntamente, fino ad un
massimo del 35%. toscano
(localmente detto Procanico)
e Trebbiano giallo, da soli
e Possono concorrere alla
produzione di detto vino
anche le uve a bacca bianca
provenienti da vitigni - ad
eccezione del Pinot grigio -
raccomandati e/o autorizzati
per le province di Roma e
Viterbo, da soli o
congiuntamente fino ad un
massimo del 30%. «Tarquinia»
rosso: Sangiovese e
Montepulciano congiuntamente
in misura non inferiore al
60%, con un minimo di
presenza dell’uno o
dell’altro vitigno non
inferiore al 25%. Cesanese
comune fino al 25%. Possono
concorrere alla produzione
di detto vino anche le uve a
bacca rossa provenienti da
vitigni, raccomandati e/o
autorizzati per le province
di Roma e Viterbo, da soli o
congiuntamente fino ad un
massimo del 30%.
ART. 3 La zona di produzione
delle uve ammessa alla
produzione dei vini a
denominazione di origine
controllata «Tarquinia» è
costituita dai territori: la
provincia di Roma
limitatamente agli interi
territori amministrativi dei
comuni di Allumiere, Tolfa,
Bracciano, Cerveteri,
Ladispoli, Civitavecchia,
Santa Marinella, Canale
Monterano, Manziana,
Trevignano Romano,
Anguillara ed, in parte, i
territori amministrativi dei
comuni di Campagnano Romano,
Roma, Fiumicino e Formello;
la provincia di Viterbo
limitatamente agli interi
territori amministrativi dei
comuni di Montalto di
Castro, Tarquinia, Blera,
Oriolo Romano, Sutri,
Bassano Romano, Villa San
Giovanni in Tuscia,
Barbarano Romano, Vejano e
parte dei territori
amministrativi dei comuni di
Tessennano, Tuscania,
Monteromano, Ronciglione,
Arlena di Castro e Capranica.
Tale zona è così delimitata:
partendo dall'intersezione
fra le province di Viterbo e
Grosseto con il mar Tirreno,
la linea di demarcazione
della zona segue questo
confine regionale fino a
incontrare, lungo la "strada
dell'Abbadia", il confine
del territorio comunale di
Canino. Segue il confine
comunale di Canino prima in
direzione nord, poi verso
sud e poi ancora verso sud-
est e infine a nord- est,
fino a intersecare la strada
che da Canino conduce a
Tessennano. Prosegue lungo
questa strada passando per i
centri abitati di Tessennano,
Arlena di castro e Tuscania.
Da qui prosegue sempre su
questa strada, in direzione
di Vetralla, fino a
incrociare, in località
"ponte della Leia", il
confine comunale di Viterbo.
Percorrendo la direzione
sud- ovest questo confine,
verso Monte Romano, arriva a
intersecare il confine
comunale di Vetralla. Segue
ancora questo confine in
direzione sud per poi
risalire verso nord- est in
direzione Villa San Giovanni
in Tuscia. Continuando lungo
il confine comunale di
Vetralla, arriva a
intersecare, in località
"Madonna del Piano", la
strada che da Capranica
conduce a Ronciglione.
Continua la suddetta strada
incrociando la via Cassia
Antica che percorre fino a
intersecare il confine del
comune di Sutri. Proseguendo
a sud lungo detto confine
arriva a intersecare il
confine comunale di
Trevignano Romano (confine
di provincia), che segue
fino a incrociare la S.S. n.
2 Cassia percorrendo la
quale incontra il gran
raccordo anulare di Roma.
Prosegue lungo il raccordo
anulare in direzione ovest
fino all'intersezione con il
fiume Tevere, che prende
come confine fino alla
diramazione del "Canale di
Porto", che passando per il
centro abitato di Fiumicino,
si immette nel mar Tirreno.
Da qui segue la linea di
costa fino a incontrare il
confine regionale tra le
province di Grosseto e
Viterbo da dove era partita.
ART. 4 Le condizioni
ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla
produzione dei vini a
denominazione di origine
controllata «Tarquinia»
devono essere quelle
tradizionali della zona e
comunque atte a conferire
alle uve e al vino derivato
le specifiche
caratteristiche di qualità.
Non sono ammessi i vigneti
dei fondovalle umidi e
quelli esposti su pendici
ripide insufficientemente
soleggiate. L’altitudine,
massima e minima, è quella
presente nella zona
delimitata all’art. 3. La
densità dell’impianto minima
deve essere di 2500
ceppi/Ha, nei nuovi impianti
e nei reimpianti. La
potatura può essere corta,
media o lunga, purché
assicuri le caratteristiche
tradizionali delle uve e il
rispetto delle rese massime
consentite. Nei
controspalliera, o ad altro
sistema che assicuri le
caratteristiche tradizionali
delle uve, ma escluse le
forme espanse. È vietata
ogni pratica di forzatura. È
ammessa l’irrigazione di
soccorso. La resa massima
uva/ettaro è di 15 tonn. per
il vino «Tarquinia» bianco e
di 14 tonn. per il vino
«Tarquinia» rosso e rosato.
Nella coltura promiscua la
resa va calcolata, sulla
superficie effettivamente
impegnata dalla vite. Nelle
annate favorevoli i
quantitativi di uve ottenuti
e da destinare alla
produzione dei vini a
denominazione di origine
controllata «Tarquinia»
devono essere riportati nei
limiti di cui sopra purché
la produzione globale non
superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i
limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui
trattasi. Le uve destinate
alla vinificazione devono
assicurare un titolo
alcolometrico volumico
naturale del vino non
inferiore al 10% per i vini
bianchi e al 10,50% per i
vini rossi. La regione
Lazio, sentite le
organizzazioni di categoria
interessate di anno in anno,
tenuto conto dell’andamento
stagionale, con proprio
decreto da emanarsi prima
dell’inizio della vendemmia
può stabilire una resa
massima unitaria delle uve
minore da quella fissata dal
presente disciplinare,
dandone immediata
comunicazione al Ministero
delle risorse agricole,
alimentari e forestali -
Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di
origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini
e delle camere di commercio
di Roma e Viterbo competenti
per territorio. nuovi
impianti e nei reimpianti i
sistemi di allevamento
devono essere a
ART. 5 Le operazioni di
vinificazione devono essere
effettuate all’interno della
zona di produzione delle uve
delimitata nel precedente
art. 3. Nella vinificazione
sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche leali e
costanti, atte a conferire
ai vini le loro peculiari
caratteristiche. La resa
massima dell’uva in vino non
deve essere superiore al
70%. Qualora superi detto
limite, ma non oltre il 75%,
l’eccedenza non ha diritto
ad alcuna denominazione di
origine controllata. Oltre
il 75% decade il diritto
alla denominazione di
origine controllata per
tutto il prodotto. I
prodotti utilizzabili per la
correzione dei mosti e dei
vini dovranno provenire
esclusivamente dalle uve
prodotte nei vigneti
iscritti all’albo della
denominazione di origine
controllata «Tarquinia» ad
esclusione del mosto
concentrato rettificato.
ART. 6 I vini a
denominazione di origine
controllata «Tarquinia»,
all’atto dell’immissione al
consumo, devono presentare i
seguenti requisiti minimi:
«Tarquinia» bianco secco: -
colore: giallo paglierino
più o meno intenso; - odore:
vinoso, gradevole, delicato;
- sapore: secco, pieno,
armonico; - titolo
alcolometrico volumico
totale minimo: 10,50%; -
acidità totale: 4,5 per
mille; - estratto secco
netto minimo: 14 per mille.
«Tarquinia» rosso secco: -
colore: rosso rubino più o
meno intenso; - odore:
vinoso; - sapore: secco,
sapido, armonico di giusto
corpo; - titolo
alcolometrico volumico
totale minimo: 10,50%; -
acidità totale: 5 per mille;
- estratto secco netto
minimo: 18 per mille.
«Tarquinia» bianco
frizzante: - colore: giallo
paglierino; - odore:
gradevole, delicato; -
sapore: vivace, vinoso,
morbido, talvolta abboccato;
- titolo alcolometrico
volumico totale minimo:
10,50%; - acidità totale:
4,5 per mille; - estratto
secco netto minimo: 14 per
mille. «Tarquinia» rosso
novello: - colore: rosso più
o meno intenso; - odore:
vinoso, lievemente fruttato;
- sapore: vinoso, armonico,
talvolta vivace; - titolo
alcolometrico volumico
totale minimo: 11%; -
acidità totale: 5 per mille;
- estratto secco netto
minimo: 18 per mille.
«Tarquinia» rosato: -
colore: rosa più o meno
intenso; - odore: fruttato,
gradevole; - sapore: fine,
delicato, armonico; - titolo
alcolometrico volumico
totale minimo: 10,50%; -
acidità totale: 5 per mille;
- estratto secco netto
minimo: 15 per mille.
«Tarquinia» bianco amabile:
- colore: giallo paglierino;
- odore: fruttato gradevole,
delicato; - sapore: amabile;
- titolo alcolometrico
volumico totale minimo:
10,50%; - acidità totale: 5
per mille; - estratto secco
netto minimo: 14 per mille.
«Tarquinia» rosso amabile: -
colore: rosso intenso; -
odore: vinoso, gradevole; -
sapore: amabile, vinoso,
vellutato; - titolo
alcolometrico volumico
totale minimo: 10,50%; -
acidità totale: 5 per mille;
- estratto secco netto
minimo: 18 per mille. È
facoltà del Ministero delle
risorse agricole, alimentari
e forestali – Comitato
nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e
delle indicazioni
geografiche tipiche dei
vini, di modificare, con
proprio decreto, i limiti
sopra indicati per l’acidità
e l’estratto secco netto
minimo.
ART. 7 Alla denominazione di
origine controllata
«Tarquinia» è vietata
l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione non prevista
dal presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, superiore,
scelto, selezionato e
simili. È consentito l’uso
di indicazioni di nomi,
ragioni sociali, marchi
privati purché non aventi
significato laudativo e non
suscettibili di indurre in
errore l’acquirente. È
consentito indicare
l’attività
dell’imbottigliatore o del
produttore agricolo e
dell’azienda, purché in
osservanza delle vigenti
norme comunitarie o
nazionali. È consentito
indicare nomi di unità
amministrative o località
dalle quali provengono le
uve da cui il vino così
designato è stato ottenuto.
Nella designazione del vino
a denominazione di origine
controllata «Tarquinia» può
essere utilizzata la
menzione «vigna», a
condizione che sia seguita
dal corrispondente toponimo,
che la relativa superficie
sia distintamente
specificata nell’albo dei
vigneti, che la
vinificazione e
conservazione del vino
avvengano in recipienti
separati e che tale
menzione, seguita dal
toponimo, venga riportata
sia nella denuncia delle
uve, sia nei registri che
nei documenti di
accompagnamento.
ART. 8 I vini a
denominazione di origine
controllata «Tarquinia»,
qualora confezionati in
recipienti di capacità
uguale o inferiore a cinque
litri devono essere
imbottigliati in recipienti
di vetro di forma consona
all’immagine di un vino di
qualità e aventi le capacità
previste dalle normative
comunitarie e nazionali
vigenti in materia. I
recipienti di capacità
nominale da 0,5 a 1,5 litri
devono essere muniti di una
chiusura con tappo di
sughero o con tappo a vite.
Per tutti i recipienti è
esclusa la tappatura con
capsula a strappo o tappo a
corona. È obbligatorio
indicare in etichetta
l’annata di produzione delle
uve purché veritiera e
documentabile. |
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La
DOC di Tarquinia comprende una
serie di vini rossi, bianchi e
rosati prodotti in diversi
comuni di un’ampia zona a
cavallo tra le provincie di Roma
e Viterbo. L’area si estende
lungo la fascia costiera da
Montalto di Castro a Fiumicino
e, all’interno, fino ai Monti
della Tolfa.
Si
produce vino bianco, rosso e
rosato.
I vitigni utilizzati per il
bianco sono Trebbiano toscano
(localmente detto Procanico) e
Trebbiano giallo, da soli e
congiuntamente, almeno per il
50%; Malvasia di Candia e
Malvasia del Lazio, da soli o
congiuntamente, fino ad un
massimo del 35%.
I vitigni utilizzati per il
rosso sono Sangiovese e
Montepulciano congiuntamente in
misura non inferiore al 60%, con
un minimo di presenza dell’uno o
dell’altro vitigno non inferiore
al 25%; Cesanese comune fino al
25%.
Il vino è prodotto nei territori
di Allumiere, Anguillara Sabazia,
Bracciano, Campagnano di Roma,
Canale Monterano, Cerveteri,
Civitavecchia, Ladispoli,
Manziana, Santa Marinella, Tolfa,
Trevignano Romano, Fiumicino,
Formello e Roma.
Il Tarquinia ha ottenuto il
riconoscimento della
Denominazione di Origine
Controllata con il DPR 9 agosto
1996.
Analisi visiva: il
Bianco ha un colore che va dal
giallo paglierino più o meno
intenso. Il Rosso ha un colore
rosso rubino più o meno intenso.
Il Rosato un rosa più o meno
intenso.
Analisi olfattiva e
retrolfattiva: al naso il
Bianco presenta un profumo molto
delicato e gradevole; il Rosso
ha un profumo vinoso; il Rosato,
invece un profumo fruttato e
gradevole.
Analisi gustativa/tattile:
il sapore del Bianco è pieno e
armonico. Il Rosso ha un sapore
secco, armonico, sapido, di
giusto corpo. Il Rosato, infine,
un sapore fine, delicato ed
armonico.
Conservazione e consumo:
le bottiglie vanno conservate in
una cantina fresca e buia
disponendole in orizzontale. Il
Rosso va servito a 16-18°C, in
calici bordolesi, entro due anni
dalla vendemmia. Il Bianco viene
servito a 8-10°C in un calice di
media capacità a tulipano
svasato, entro un anno dalla
vendemmia.
millilitri), il grado alcolico e
altre informazioni utili, quali
il profilo sensoriale o i
possibili abbinamenti.
Abbinamenti: il
bianco predilige piatti di pesce
azzurro arrosto o in umido,
fritture di verdure, formaggi
morbidi e frittate.
il Rosso si abbina ai primi
piatti piuttosto strutturati,
carni sia bianche che rosse alla
griglia. I rosato è invece un
vino da tutto pasto,
generalmente associato ai
salumi, minestroni di verdure e
formaggi poco stagionati.
Curiosità e altre
informazioni utili: la
produzione vitivinicola in
Etruria e il commercio del vino
è dimostrata a Populonia,
Gravisca (antico porto di
Tarquinia) e nell’antica
Statonia già nel 540-530 a.C.
Plinio, nei suoi scritti parla
dei vini coltivati nell’area
etrusca, oggi purtroppo non più
identificabili: la Sopina,
vitigno dai tralci rovesciati;
l’Etesiaca, vite precoce e
ingannatrice; la Talpona,
varietà nera che dà un mosto
bianco; le Alpiane, che danno un
vino molto dolce, inebriante ed
infine la Conseminia, varietà a
bacca nera e a maturazione
tardiva.
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La zona di produzione del vino
Tarquinia DOC |