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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
PER IL VINO A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA
“ORVIETO”
ART. 1 La denominazione di
origine controllata
«Orvieto», ivi compresa la
sottozona Orvieto Classico,
anche nelle tipologie secco,
abboccato, amabile, dolce,
superiore e vendemmia
tardiva è riservata ai vini
bianchi che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente
disciplinare di produzione. La
tipologia vendemmia tardiva
può essere rivendicata
esclusivamente per il vino a
denominazione di origine
controllata «Orvieto» e
«Orvieto» classico con la
qualificazione superiore.
ART. 2 I vini a
denominazione di origine
controllata «Orvieto» devono
essere ottenuti dalle uve
provenienti dai vigneti
composti, nell’ambito
aziendale, dai vitigni
seguenti, nella proporzione
indicata a fianco di
ciascuno di essi: grechetto:
minimo 40%; trebbiano
toscano o procanico: minimo
20%, massimo 40%; altri
vitigni di colore analogo,
non aromatici, idonei alla
coltivazione per la
provincia di Terni e
Viterbo: massimo 40%. La
base ampelografica dei
vigneti già iscritti
all’Albo dei vigneti della
D.O.C. dei vini «Orvieto»
deve essere adeguata entro
la decima vendemmia riferita
alla data di approvazione
del disciplinare di
produzione. È inoltre
consentito che, in ambito
aziendale, la base
ampelografica dei vigneti
possa essere adeguata
parzialmente, purché tale
adeguamento sia finalizzato
al raggiungimento di quella
prevista dal presente
disciplinare di produzione.
Sino allo scadenza indicata
nel presente disciplinare di
produzione, i vigneti di cui
sopra, iscritti a titolo
transitorio all’Albo dei
vigneti della denominazione
di origine controllata
«Orvieto», potranno
usufruire della
denominazione di origine
controllata dei vini
«Orvieto». Allo scadere del
predetto periodo
transitorio, i vigneti di
cui al comma precedente
saranno cancellati d’ufficio
dal rispettivo albo, qualora
i produttori interessati non
abbiano provveduto ad
apportare a detti vigneti le
modifiche necessarie per
uniformare la loro
composizione ampelografica
alle disposizioni di cui
all’art. 2 del presente
disciplinare di produzione,
dandone comunicazione al
competente ufficio
dell’assessorato regionale
all’agricoltura competente
per territorio.
Art. 3 a) Le uve destinate
alla produzione dei vini
«Orvieto» devono essere
prodotte nella zona che
comprende, in tutto o in
parte, i territori
amministrativi dei seguenti
comuni: Orvieto, Allerona,
Alviano, Baschi, Castel
Giorgio, Castel Viscardo,
Ficulle, Guardea,
Montecchio, Fabro,
Montegabbione, Monteleone
d’Orvieto, Porano, in
provincia di Terni, e
Castiglione in Teverina,
Civitella D’Agliano,
Graffignano, Lubriano,
Bagnoregio, in provincia di
Viterbo. Tale zona è così
delimitata: sulla strada che
da Castel Viscardo conduce a
Monte Rubiaglio, poco prima
del centro abitato di
quest'ultimo e all'altezza
dello stabilimento termale,
il limite segue in direzione
ovest la variante a valle
dell'abitato fino
all'incrocio della strada
che porta al podere
Stabbione, segue, quindi, la
medesima fino ad incontrare
il fosso Pisciatello che
discende in direzione nord
sino alla confluenza con il
T. Paglia in prossimità
della q. 164. Dal punto di
confluenza, in linea retta,
raggiunge il podere Molino e
da podere Molino prende in
direzione nord- est, la
strada che porta alla
borgata Stazione,
percorrendola fino ad
incrociare il fosso Ripuglio.
Risale tale fosso sino
all'altezza del podere
Pianociano, prende il
sentiero che conduce alla
località Matale (q. 360) e,
proseguendo, incontra la
provinciale per Allerona,
prosegue sulla medesima,
sino al centro abitato e,
all'uscita del medesimo,
segue la strada che, in
direzione nord- est, passa
per podere Fontalone e
prosegue su detta strada
fino ad incontrare il fosso
Rivasenne (q. 280) che
oltrepassa e, dopo aver
toccato il vocabolo Peccio,
raggiunge il fosso Rivareale;
discende lungo il medesimo e
all'altezza di q. 240 segue
in direzione est il sentiero
per Poggio Lupo, lo
raggiunge e poi, in
direzione nord- ovest,
prende il sentiero che passa
per podere Mostarda (q.
335), podere Alvenella (q.
275), prosegue, quindi, fino
a q. 227 e al ponte sul
fosso Rimucchio segue una
linea retta in direzione est
fino a q. 222 in prossimità
di un corso d'acqua che
discende fino all'affluenza
di questi nel T. Ritorto in
prossimità della q. 216.
Risale il T. Ritorto e,
superato di poco le Taie,
prende la strada che, in
direzione est, raggiunge q.
242. Da q. 242 prende il
sentiero che in direzione
nord passa per q. 324, S. C.
Marco, procede sempre verso
nord lungo tale sentiero,
costeggiando le quote 348 (Olivello),
359, 382, 393 (Castel Rosso)
e 387, raggiunge la strada
che porta a Fabro. Su questa
via procede per Poggio delle
Farine da dove, seguendo la
strada in direzione nord,
incrocia a q. 252 la strada
che da Salci conduce a Fabro.
Lungo tale strada supera il
bivio per Fabro e procede
verso sud- est passando per
le quote 247, 252, 237, 244,
237 (Casella), 240, 245 (S.
Lazzaro); da qui procede
sulla strada statale Umbro-
Casentinese incrociando, in
prossimità di Poderocchio,
il confine delle province di
Perugia e Terni, procede
lungo tale confine in
direzione nord- est sino a
incontrare al km 72 la
strada statale Umbro -
Casentinese (n. 71); lungo
la medesima discende verso
sud per un breve tratto fino
all'incrocio con la strada
che conduce al C. Cicolini I
e Cicolini II, segue tale
via sino a raggiungere la q.
427, da dove prosegue per la
strada che verso sud porta
al C.po Giorgione e
raggiunge la strada che
porta a Montegabbione; la
segue fino a tale centro
abitato e prosegue verso
Monte Giove sino a
incontrare, in località
Ceppete, il R. della Fonte
dell'Olimpia, affluente di
destra del T. Sorre. Segue
questo corso d'acqua sino a
T. Sorre e poi sempre verso
sud sino alla confluenza di
questi con il T. Chiani e
quindi lungo il T. Chiani
sino all'affluenza in questi
del Fosso della Volpia (q.
202). In prossimità della
confluenza sulla sponda
opposta del T. Chiani segue
il sentiero che scende verso
sud e passa per la Casella
(q. 230), S. C.Gregorio (q.
290); e quindi in direzione
ovest prosegue per il
sentiero che lambisce la
Macchia dei Passacci e
Poggio Tonolo e infine
incrocia un corso d'acqua
affluente del R. di Poreale,
segue tale affluente per
tutto il suo corso in
direzione nord e, alla
confluenza con il R. di
Poreale, risale quest'ultimo
fino a incrociare a q. 484
il sentiero che porta a C.se
Mealla. Segue tale sentiero
in direzione ovest, fino a
incontrare a q. 544 la
strada statale Umbro-
Casentinese 71 e, in
direzione sud- ovest,
discende sulla medesima sino
alla frazione Bagni.
All'uscita del centro
abitato di Bagni segue il
sentiero che, in direzione
nord- est, passando per il
podere Santa Maria arriva al
T. Chiani, attraverso il R.
Secco, il fosso della
Chiericciola, prosegue
attraverso la contrada
Mazzocchino e giunge a
Marrano Nuovo. Segue poi la
strada che conduce a S.
Faustino e, prima di
giungervi, all'altezza di
Villa Laura, segue la via
che conduce, in direzione
sud- est, a S. Bartolomeo,
da qui prosegue verso sud
per il sentiero che passa
per Casone, C. Mova, C. dei
Frati fino al fosso della
Capretta, che attraversa
all'altezza di C. Bianca.
Costeggiando il fosso della
Capretta, il Borro
Fontanelle e la strada
vicinale, raggiunge C.
Bianca (q. 382) e di qui,
proseguendo, si congiunge a
q. 322 con la strada che
porta all'Osteria della
Padella e prosegue lungo
questa strada fino al bivio
per S. Giorgio, prende la
strada statale Orvietana (n.
79- bis), in direzione est e
in prossimità del km 10 a q.
550 prende la via che
attraversa Quercia Cola,
Ceraso, Madonna del
Fossatello, il Pegno, Podere
Grotte Bandrilli, raggiunge
Corbara; da qui risale verso
nord per la strada che,
lambendo la località Prati e
attraverso il podere Ischia,
raggiunge il fosso dei
Grottoni, segue questo corso
d'acqua sino alla confluenza
nel Tevere e risale, quindi,
il corso del fiume. In
prossimità del fosso
Pianicello prende, in
direzione nord, il sentiero
che attraversa la località
Piantatella, passa per la q.
245, costeggia a ovest il
Poggio e prosegue sempre
verso nord fino al podere il
Colle (q. 337), prosegue
sempre lungo il sentiero (q.
380 e 390) e, quindi,
piegando verso est,
raggiunge q. 457 dove segue
la strada che porta a
Titignano; costeggiando il
centro abitato, scende lungo
la strada verso sud fino a
raggiungere il limite di
confine della provincia che
segue nella stessa direzione
fino al Tevere; risale il
Tevere fino a incontrare il
Fosso Pasquarella, in
prossimità della confluenza
di quest'ultimo, prende il
sentiero che, in direzione
sud- ovest passa per le q.
304, 398, 460, 467, 494,
attraversa la valle Spinosa
e raggiunge l'edicola
dedicata a San Sebastiano,
sulla strada che conduce a
Civitella del Lago.
Prosegue, quindi, verso sud
lungo la strada che porta al
ponte dell'Argentario,
superato di poco il ponte a
q. 308, prende il sentiero
che, in direzione sud, passa
attraverso i poderi Casanova
e le località S. Giorgio,
Campo della Macchia, Piano
della Fornace, sino a
raggiungere, a q. 463,
all'altezza di podere
Pantano, la strada che
conduce a Montecchio. Segue
tale strada sino al centro
abitato e, superatolo,
prosegue per la via che
conduce a S. Angelo, lo
supera sino a incrociare il
fosso della Bandita che
discende sino a incontrare,
per seguirla, la strada che
conduce a Tenaglie. Da
Tenaglie segue la strada che
conduce a Guardea, superato
questo centro abitato e
passato per il P. te della
Strega, segue, sempre verso
sud, la strada che costeggia
M. Civitella e Poggio S.
Biagio, sino a incrociare il
fosso Porcianese, discende
lungo il medesimo e,
successivamente, lungo il
fosso Pescara fino alla sua
confluenza nel Tevere,
risale il Tevere fino alla
confluenza del fosso di
Montecalvello. Risale,
quindi, questo fosso sino al
suo incrocio con la strada
che conduce a Graffignano
(q. 91). Segue tale strada
che attraversa Graffignano e
Tardane sino a incrociare
quella che conduce a
Civitella d'Agliano,
prosegue lungo quest'ultima
in direzione di Civitella d'Agliano
e, superato il km 24, prende
verso nord- ovest il
sentiero che passa tra le
località Morro della Chiesa
e Torriti. Segue questo
sentiero che attraversa Rio
Chiaro (q. 214) e prosegue
per le quote 252, 299 sino a
raggiungere in prossimità
del km 8, la strada che da
San Michele in Teverina
porta a Civitella d'Agliano.
Su tale strada prosegue
costeggiando il centro
abitato di S. Michele in
Teverina e quindi prosegue e
attraversa Vetriolo, Ponzano
per raggiungere Bagnoregio.
Attraversa Bagnoregio e,
sempre sulla stessa strada,
raggiunge, in direzione
nord, Porano. Passando al di
fuori del centro abitato di
Porano, prosegue per tale
strada verso nord fino a
raggiungere la strada
statale Umbro- Casentinese
(n. 71), in prossimità delle
Case Buonviaggio. Segue tale
strada statale n. 71 sino a
V. la Nuova (q. 484) e di
qui, in linea retta, verso
ovest, passa per le quote
482 (Graticello), 500 (S.
Giovanni) fino a q. 530,
sulla strada che, attraverso
Pian Rosato, porta a S.
Quirico, segue tale strada
fino a q. 521 per poi
prendere il sentiero che in
direzione ovest porta a la
Ceppa, la supera e,
all'incrocio del sentiero
che il fosso del Piscino
segue, in direzione nord-
ovest, il limite che confina
tra Castel Giorgio e
Orvieto, fino al fosso della
Vena, risale, quindi, questo
corso d'acqua sino a
incrociare il sentiero (q.
510) lungo il quale prosegue
passando per le quote 516 e
514 fino a raggiungere C.
Acquaviva. Da qui prende il
sentiero verso nord,
attraversa il fosso di S.
Antonio e prosegue su tale
sentiero fino a raggiungere
la strada per podere Molare
2°, prima di giungere a
questo, segue il corso
d'acqua che incrocia sino
alla sua confluenza in
prossimità della così detta
ripa che limita l'altopiano
della piana di Orvieto. Il
limite prosegue in direzione
nord per la Ripa per poi
seguire la strada che porta
a Castel Viscardo che
supera, passando al di fuori
del centro abitato, prosegue
poi per la strada di Monte
Rubiaglio fino alla variante
a valle dell'abitato. b) Le
uve destinate alla
produzione dei vini a
denominazione di origine
controllata «Orvieto»,
designabile con la menzione
classico, devono essere
prodotte nella zona di
origine più antica appresso
indicata. Tale zona, come da
decreto ministeriale 23
ottobre 1931, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.
288 del 15 dicembre 1931, è
così delimitata: sulla
strada del torrente Paglia:
dalla confluenza del
torrente Ritorto sul Paglia,
il confine risale il corso
del torrente Paglia ed il
suo piccolo affluente di
destra denominato Fosso
delle Prese, fino ad
incontrare la strada che
sale a Castel Viscardo.
Questa strada segna il
confine fino al punto in cui
incontra la così detta Ripa,
che limita l'altopiano
vulcanico sovrastante (lato
sud- ovest) alla Piana di
Orvieto. La Ripa segna il
confine sino al ponte del
Marchese e di qui, seguendo
la strada che conduce a
Bagnoregio, sino al confine
tra le province di Terni e
Viterbo; seguendo questo
confine fino all'incrocio
con fosso Funcello a nord di
Castiglione in Teverina;
mantenendosi sempre
sull'altopiano, torna verso
nord, scendendo a valle
prima di Torre Massea e
quindi il confine giunge al
Tevere poco dopo la
confluenza del Paglia. Sulla
sinistra del torrente
Paglia, il confine dallo
sbocco del torrente Ritorto
(a valle del ponte
ferroviario sul Paglia dopo
la stazione di Allerona)
attraversando il fosso della
Sala; si porta a Castello
Sala, costeggia la strada
Ficulle- Orvieto e tocca
Bagni; da qui tocca Pian
della Casa e scende al
torrente Chiani in contrada
S. Carlo, passa presso
Morrano Vecchio, poi sotto
S. Bartolomeo, tocca
Pagliano e Osteria,
incontra, in contrada
Capretta, la strada
Orvieto-Prodo, raggiunge
Osarella, Madonna del
Fossatello, Corbara,
traversa il fosso del
Molinetto, il fosso Ramali e
va a finire al Tevere di
fronte a Salviano. Da
Salviano il confine è
segnato dal bosco che
riveste i terreni cretacei
del Lias fino a Montecchio.
Da qui, per il fosso di
Carnaro, si chiude al
torrente Paglia. (Dato che
il fosso di Carnaro non si
getta nel torrente Paglia,
bensì nel Tevere, da tale
confluenza il confine risale
il Tevere fino a incontrare
la delimitazione descritta
per la zona a destra del
torrente Paglia).
Art. 4. Le condizioni
ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla
produzione dei vini
«Orvieto» devono essere
quelle tradizionali della
zona e comunque atte a
conferire alle uve e ai vini
derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da
considerarsi idonei
unicamente i vigneti di
giacitura ed esposizione
adatti, con esclusione dei
terreni di fondo valle, di
quelli umidi e non
sufficientemente soleggiati.
L’altitudine dei terreni
deve comunque essere
compresa tra i cento ed i
cinquecento metri s.l.m. Per
i nuovi impianti e
reimpianti la densità dei
ceppi non può essere
inferiore a 3.000 piante per
ettaro. I sesti di impianto,
le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono
essere quelli generalmente
usati o comunque atti a non
modificare le
caratteristiche delle uve e
dei vini. È vietata ogni
pratica di forzatura. È
consentita l’irrigazione di
soccorso. La resa massima di
uva per ettaro in coltura
specializzata non deve
superare per il vino a
denominazione di origine
controllata «Orvieto» 11
tonnellate per ettaro e per
il vino a denominazione di
origine controllata
«Orvieto» con la
qualificazione di superiore
8 tonnellate per ettaro. Per
la tipologia Vendemmia
Tardiva la produzione
massima di uva in coltura
specializzata, parzialmente
appassita, non deve essere
superiore a 7 tonnellate per
ettaro. Nelle annate
favorevoli i quantitativi di
uve ottenuti e da destinare
alla produzione dei vini a
denominazione di origine
controllata «Orvieto» devono
essere riportati nei limiti
di cui sopra, fermi restando
i limiti resa uva–vino per i
quantitativi di cui
trattasi, purché la
produzione globale non
superi del 20% i limiti
medesimi. Le eccedenze delle
uve, nel limite massimo del
20%, non hanno diritto alla
denominazione di origine
controllata. Oltre detto
limite percentuale decade il
diritto alla denominazione
di origine controllata per
tutto il prodotto. Fermi
restando i limiti sopra
indicati, la resa per ettaro
di vigneto in coltura
promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto
alla effettiva superficie
coperta dalla vite. Le uve
destinate alla vinificazione
dei vini a denominazione di
origine controllata
«Orvieto» devono assicurare
al medesimo un titolo
alcolometrico volumico
naturale minimo del 10,5%
vol, mentre per la tipologia
superiore devono assicurare
un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo
dell’11,5% vol. Diversamente
le uve destinate alla
produzione della tipologia
Vendemmia Tardiva devono
assicurare un titolo
alcolometrico volumico
naturale minimo non
inferiore al 13% vol e la
data di inizio della
vendemmia delle uve
destinate alla produzione
del vino qualificato
Vendemmia Tardiva deve
avvenire non prima del 1°
ottobre.
Art. 5. Le operazioni di
vinificazione delle uve
destinate alla produzione
del vino a denominazione di
origine controllata
«Orvieto», anche nella
tipologia superiore, di
affinamento e di
dolcificazione, anche con
mosto concentrato
rettificato, dello stesso,
devono essere effettuate
nell’ambito della zona di
produzione delimitata
all’art. 3, lettera a). È in
facoltà del Ministero delle
politiche agricole e
forestali – Comitato
nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e
delle indicazioni
geografiche tipiche dei
vini, su richiesta degli
interessati, di consentire,
sentito il parere delle
regioni Umbria e Lazio, ai
fini della rivendicazione
della denominazione di
origine controllata
«Orvieto», anche nella
tipologia superiore, le
operazioni di vinificazione
al di fuori della zona di
origine a condizione che si
tratti di casi preesistenti
di aziende singole e/o
associate, con cantine o
stabilimenti situati nelle
province di Terni e Viterbo,
che già vinificavano al
momento dell’entrata in
vigore del decreto
ministeriale 12 ottobre
1992. Le operazioni di
vinificazione delle uve
destinate alla produzione
del vino a D.O.C. «Orvieto»
classico, anche nella
tipologia superiore, di
affinamento e di eventuale
dolcificazione, anche con
mosto concentrato
rettificato, dello stesso,
devono essere effettuate
nell’ambito della zona di
produzione delimitata
dall’art. 3, lettera b), e
nell’ambito dell’intero
territorio dei comuni
compresi parzialmente in
tale zona. È in facoltà del
Ministero delle politiche
agricole e forestali –
Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di
origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei
vini, su richiesta degli
interessati, di consentire,
sentito il parere delle
regioni Umbria e Lazio, in
deroga a quanto previsto dal
precedente comma, la
vinificazione delle uve
destinate alla produzione
del vino «Orvieto» classico,
anche nella tipologia
superiore, a quelle aziende
singole e/o associate site
al di fuori della predetta
zona di vinificazione purché
dimostrino di aver
vinificato con continuità le
uve provenienti dalla zona
di produzione del vino
«Orvieto» classico, al
momento dell’entrata in
vigore del decreto
ministeriale 12 ottobre
1992, in cantine o
stabilimenti situati nelle
province di Terni e di
Viterbo. È altresì in
facoltà del Ministero delle
politiche agricole e
forestali – Comitato
nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e
delle indicazioni
geografiche tipiche dei
vini, di consentire,in
deroga a quanto previsto nel
presente articolo, sentito
il parere delle regioni
Umbria e Lazio e della
regione Toscana, qualora
interessata, l’affinamento e
la dolcificazione dei vini
«Orvieto» e «Orvieto»
classico, anche nelle
tipologie superiore,
amabile, abboccato e dolce,
a quelle aziende singole o
associate purché dimostrino
di avere effettuato le
operazioni di
imbottigliamento con
continuità nei cinque anni
precedenti l’entrata in
vigore del decreto
ministeriale 12 ottobre
1992, in cantine o
stabilimenti situati nelle
regioni Umbria, Lazio e
Toscana. Nella vinificazione
sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche
consentite dalle normative
vigenti atte a conferire ai
vini le loro peculiari
caratteristiche. La resa
massima delle uve in vino
finito non deve essere
superiore al 70% per tutte
le tipologie. Qualora superi
questo limite, ma non il
75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione
di origine controllata.
Oltre il 75% decade il
diritto alla denominazione
di origine controllata per
tutto il prodotto. Per la
tipologia vendemmia tardiva
la resa massima dell’uva in
vino finito non deve essere
superiore al 65%, qualora
superi questo limite, ma non
il 70%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione
di origine controllata.
Oltre il 70% decade il
diritto alla denominazione
di origine controllata per
tutta la partita. La
qualifica superiore può
essere usata per designare i
vini «Orvieto» e «Orvieto»
classico provenienti da uve
che abbiano un titolo
alcolometrico volumico
naturale minimo dell’11,5%
vol, come previsto all’art.
4 e che vengano immessi al
consumo dopo il 1° marzo
dell’annata successiva a
quella della vendemmia.
Art. 6. I vini a
denominazione di origine
controllata «Orvieto»
all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere
alle seguenti
caratteristiche: colore:
giallo paglierino più o meno
intenso; odore: delicato e
gradevole; sapore: secco con
lieve retrogusto amarognolo;
oppure abboccato o amabile o
dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico
volumico totale minimo:
11,5% vol.; acidità totale
minima: 4,5 g/l; estratto
non riduttore minimo: 14,0
g/l. I vini «Orvieto» con la
qualificazione superiore
all’atto dell’immissione al
consumo devono avere un
titolo alcolometrico
volumico totale minimo del
12% vol. Per la tipologia
Vendemmia Tardiva: colore:
dal giallo paglierino al
dorato; odore: gradevole e
profumato; sapore: dolce ed
armonico; titolo
alcolometrico volumico
totale minimo: 13% vol di
cui almeno 10% effettivi;
acidità totale minima: 4,5
g/l; estratto non riduttore
minimo: 20.0 g/l. Per la
tipologia Vendemmia Tardiva
prima dell’imbottigliamento
può avvenire una lenta
fermentazione che si attenua
nei mesi freddi. È in
facoltà del Ministero delle
politiche agricole e
forestali – Comitato
nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e
delle indicazioni
geografiche tipiche dei
vini, di modificare con
proprio decreto i limiti
sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto non
riduttore. I vini a
denominazione di origine
controllata «Orvieto», in
tutte le tipologie, ove
sottoposti al passaggio o
conservazione in recipienti
di legno, possono rilevare
lieve sentore (o percezione)
di legno.
Art. 7. Nella designazione e
presentazione dei vini a
denominazione di origine,
controllata «Orvieto» la
qualificazione «classico» è
riservata al vino
proveniente dalle uve
prodotte nella zona
delimitata all’art. 3,
lettera b), e vinificate
nell’ambito della relativa
zona di vinificazione
specificata all’art. 5 del
presente disciplinare. La
qualificazione «classico»
deve figurare in etichetta
in caratteri di dimensioni
non superiori a quelli
utilizzati per la
denominazione «Orvieto».
Nella designazione e
presentazione dei vini a
denominazione di origine
controllata «Orvieto» è
vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste
dal presente disciplinare
ivi compresi gli aggettivi
«extra», «fine, «riserva»,
«scelto» «selezionato» e
similari. È consentito l’uso
di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo
e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente. Le
indicazioni tendenti a
specificare l’attività
agricola
dell’imbottigliatore quali
«viticoltore», «fattoria»,
«tenuta», «podere»,
«cascina» ed altri termini
similari sono consentite in
osservanza delle
disposizioni CEE e nazionali
in materia. È consentito
altresì l’uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche
che facciano riferimento
effettivamente provengono le
uve dalle quali il vino così
qualificato è stato
ottenuto, alle condizioni
previste dalla normativa
vigente. a unità
amministrative, frazioni,
aree, fattorie e località
dalle quali Art. 8. I vini
«Orvieto» e «Orvieto
classico» immessi al consumo
con la qualifica superiore
devono essere confezionati
in bottiglie di capacità non
superiore a litri 1,5,
chiuse con tappi di sughero.
Il tappo a vite è ammesso
per le bottiglie di capacità
pari o inferiore a litri
0,375. Per i vini a
denominazione di origine
controllata «Orvieto», con
esclusione delle tipologie
«Orvieto superiore» ed
«Orvieto classico
superiore», è consentito
l’utilizzo dei vari
dispositivi di chiusura
ammessi dalla vigente
normativa in materia. Sulle
bottiglie contenenti vino
«Orvieto» e «Orvieto
classico», anche con la
qualificazione superiore,
deve figurare l’indicazione
dell’annata di produzione
delle uve. |
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Il vino Orvieto, prende il
nome dalla famosa città rupestre
e gode di fama importante anche
lontano dalla zona d'origine. La
denominazione "classico" attesta
che l'Orvieto è ottenuto da uve
coltivate nella zona d'origine
più antica (in Umbria).
Comprende la zona di produzione
di 14 comuni: Orvieto, Allerona,
Alviano, Baschi, Castel Giorgio,
Castel Viscardo, Ficulle,
Guardea, Montecchio, Fabro,
Montegabbione, Monteleone
d’Orvieto, Porano in provincia
di Terni e Castiglione in
Teverina, Civitella D’Agliano,
Graffignano, Lubriano,
Bagnoregio in provincia di
Viterbo
Si presenta di un bel colore
giallo paglierino ed emana un
delicato e gradevole profumo. Il
sapore è secco ed asciutto ma
ugualmente morbido al palato con
un leggero retrogusto
amarognolo. L'Orvieto classico è
un vino con spiccata
personalità, ideale per
accompagnare sapientemente tutte
le portate a base di pesce. E'
un vino da bere giovane
nell'anno successivo alla
vendemmia. Va servito fresco,
non ghiacciato intorno ai 10°c
Uve: trebbiano toscano (procanico
50-65%),verdello (15-25%),
grechetto, canaiolo bianco,
drupeggio e malvasia toscana per
la parte restante. Possono
concorrere fino al 15% altri
vitigni a bacca bianca non
aromatici raccomandati o
autorizzati.
L'Orvieto classico piaceva tanto
al Pinturicchio da fargli
esigere una sua fornitura senza
limitazione nel contratto per i
dipinti da eseguirsi nel Duomo;
è adatto agli antipasti e su
molte minestre i tipi nettamente
amabili sono naturalmente da
fuori pasto.
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Il comprensorio del
vino Orvieto classico nella provincia di
Viterbo |