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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
PER IL VINO A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA “EST!EST!!EST!!!”
ART. 1
La denominazione di origine
controllata “Est! Est!!
Est!!! di Montefiascone” è
riservata al vino che
risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare.
ART. 2
Il vino “Est! Est!! Est!!!
di Montefiascone” deve
essere ottenuto dalle uve
provenienti da vigneti i cui
vitigni, nell’ambito
aziendale presentano la
seguente composizione:
Trebbiano toscano (Procanico)
65% circa; Malvasia bianca
toscana 20% circa; Rossetto
(Trebbiano giallo) 15%
circa.
ART. 3
Le uve destinate alla
produzione del vino “Est!
Est!! Est!!! di
Montefiascone” devono essere
prodotte nei territori dei
comuni di Montefiascone,
Bolsena, S. Lorenzo Nuovo,
Grotte di Castro, Gradoli,
Capodimonte, Marta con
l’esclusione in particolare
dei terreni di fondo valle
molto sciolti o umidi. ART.
4 Le condizioni ambientali e
di coltura dei vigneti
destinati alla produzione
del vino “Est! Est!! Est!!!
di Montefiascone” devono
essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a
conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche
caratteristiche. Sono
pertanto da considerare
idonei unicamente i vigneti
ubicati in terreni di
favorevole giacitura ed
esposizione, di origine
vulcanica, sciolti o di
medio impasto, con poco
scheletro, abbastanza ricchi
di potassio e
sufficientemente provvisti
di anidride fosforica. Il
sistema di impianto, le
forme di allevamento e di
potatura, devono essere
quelli generalmente usati,
comunque atti a non
modificare le
caratteristiche delle uve e
del vino. E’ esclusa ogni
pratica di forzatura. La
resa massima di uva ammessa
per la produzione del vino
“Est! Est!! Est!!! di
Montefiascone” non deve
essere superiore a q.li 130
per ettaro di vigneto in
coltura specializzata e a
q.li 35 per ettaro di
coltura promiscua. A tali
limiti, anche in annate
eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere
riportata attraverso una
accurata cernita delle uve
purchè la produzione non
superi del 20% il massimo
consentito. La resa massima
dell’uva in vino non deve
essere superiore a 70%.
Qualora la resa uva vino
superi il limite sopra
riportato l’eccedenza non
avrà diritto alla D.O.C. La
regione Lazio, con proprio
decreto, sentite le
organizzazioni di categoria
interessate di anno in anno,
prima della vendemmia,
tenuto conto delle
condizioni ambientali di
coltivazione, può stabilire
un limite massimo di
produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato
dal presente disciplinare,
dandone immediata
comunicazione al Ministero
dell’Agricoltura e delle
foreste ed al comitato
nazionale per la tutela
delle denominazioni di
origine dei vini.
ART. 5
Le operazioni di
vinificazione devono essere
effettuate nell’interno
della zona di produzione
delimitata nel precedente
articolo 3. Tuttavia tenuto
conto delle situazioni di
produzione, è consentito che
dette operazioni siano
effettuate anche nell’ambito
del territorio comunale di
Viterbo. Le uve destinate
alla vinificazione devono
assicurare al vino un titolo
alcolometrico volumico
complessivo minimo naturale
di 10. La vinificazione può
essere effettuata a
macerazione parziale o in
bianco. Le eventuali
correzioni devono essere
effettuate esclusivamente
con mosti o vini derivati da
uve prodotte nella zona di
produzione delimitata nel
precedente articolo 3 o con
mosti concentrati
rettificati alle condizioni
stabilite dalle norme
comunitarie e nazionali.
ART. 6
Il vino “Est! Est!! Est!!!
di Montefiascone” all’atto
dell’immissione al consumo
deve rispondere alle
seguenti caratteristiche: -
limpidezza: brillante; -
colore: paglierino più o
meno intenso; - odore: fine,
caratteristico, leggermente
aromatico; - sapore: secco
(zuccheri residui fino a 4
g/l) o abboccato o amabile
(zuccheri residui fino ad un
massimo di 45 g/l), sapido,
armonico, persistente; -
titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 10,5
% vol.; - acidità totale
minima: 5 per mille; -
estratto secco netto minimo:
16 per mille. E’ in facoltà
del Ministro
dell’agricoltura e delle
foreste con proprio decreto,
modificare i limiti minimi
sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco
netto. ART. 7 E’ vietato
usare, assieme alla
denominazione “Est! Est!!
Est!!! di Montefiascone”
qualsiasi qualificazione
aggiuntiva ivi compresi gli
aggettivi “superiore”,
“extra”, “fine”, “scelto”,
“selezionato” e simili.
Sulle bottiglie o altri
recipienti contenenti vino
“Est! Est!! Est!!! di
Montefiascone” può figurare
l’indicazione dell’annata di
produzione, purché veritiera
e documentata. La
denominazione di origine
controllata “Est! Est!!
Est!!! di Montefiascone” può
essere utilizzata per
produrre la tipologia
spumante ottenuta con presa
di spuma per fermentazione
naturale di mosti o vini che
rispondono alle condizioni
previste nel presente
disciplinare, seguendo le
norme generali di produzione
e designazione dei vini
spumanti. Le operazioni di
spumantizzazione debbono
essere effettuate
nell’ambito della zona di
vinificazione di cui al
precedente articolo 4. Le
indicazioni relative al
contenuto dei zuccheri
riduttori secco o asciutto,
amabile debbono sempre
figurare in etichetta. per
produrre la tipologia
spumante ottenuta con presa
di spuma per ART. 8 Chiunque
produce, vende, pone in
vendita o comunque
distribuisce per il consumo
con la denominazione di
origine controllata Est!
Est!! Est!!! di
Montefiascone, vino che non
corrisponde alle condizioni
e ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di
produzione, è punito a norma
dell’art. 28 del D.P.R. 12
Luglio 1963. n. 930.
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Il vino
Est! Est!! Est!!! è stato il
primo prodotto della Tuscia ad
aver ottenuto il prestigioso
riconoscimento DOC. Risale
infatti al Decreto Ministeriale
del 3 marzo 1966 la data che
istituisce le prime 10 DOC
d’Italia tra le quali c’è il
famoso vino di Montefiascone.
Già l’origine del nome è ai
confini tra storia e leggenda.
Si narra infatti che nel 1111
l’imperatore Enrico V si stesse
recando a Roma per ricevere dal
Papa la corona del Sacro Romano
Impero. Al suo seguito si
trovava il vescovo Johannes
Defuk, intenditore di vini, che
mandò in avanscoperta il suo
coppiere Martino per assaggiare
e scegliere i vini migliori. Nel
caso avesse trovato un buon vino
Martino avrebbe dovuto scrivere
“Est” (è qui) sull’ingresso
della locanda. Giunto a
Montefiascone e trovando
il vino di qualità eccezionale
il coppiere scrisse Est! Est!!
Est!!!, tre volte est con ben
sei punti esclamativi. Defuk
condivise il parere del suo
dipendente e al ritorno da Roma
si fermò a Montefiascone e vi
rimase fino alla morte che pare
fu provocata dalle eccessive
sbronze di vino. Si trova ancora
sepolto nella chiesa di San
Flaviano
dove ancora si può leggere,
sulla lapide in peperino grigio
fatta realizzare dal servo
Martino, l'iscrizione: "Per il
troppo EST! qui giace morto il
mio signore Johannes Defuk".
Ottenuto dalle uve di Trebbiano
toscano (Procanico), Malvasia
bianca toscana e Rossetto
(Trebbiano giallo), è un vino
dal colore paglierino più o meno
intenso, brillante; odore fine,
caratteristico, leggermente
aromatico; sapore secco,
abboccato o amabile, sapido,
armonico, persistente.
Gradazione minima: 10,5°. Uso:
da pasto se secco, da fine pasto
se abboccato o amabile.
Può essere prodotto anche nel
tipo “spumante”.
La sua produzione è possibile
solo nella provincia di Viterbo,
e nello specifico nei comuni di
Montefiascone, Grotte di Castro,
Bolsena e San Lorenzo Nuovo.
Il vino EST! EST!! EST!!!
si presenta limpido e brillante, dal colore giallo
paglierino più o meno intenso,
ricco di riflessi verdognoli.
Dal profumo deciso, fortemente
vinoso e dai toni floreali,
erbacei e fruttati, riporta
subito alla mente sentori di
ananas e agrumi.
Il gusto è secco, sapido,
piuttosto morbido e corposo,
dall'acidità non estremamente
evidente.
Va servito freddo, ad una
temperatura di circa 8 gradi,
particolarmente appropriato se
abbinato con piatti a base di
pesce, carni bianche, verdure o
frittate.
Essendo un vino laziale, si
sposa amabilmente con un piatto
tipico della cucina locale:
spaghetti cacio e pepe.
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In
giallo il comprensorio di produzione del vino
Est! Est!! Est!!! |