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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
PER IL VINO A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA
“ALEATICO DI GRADOLI”
ART. 1 La denominazione di
origine controllata
«Aleatico di Gradoli»,
«Aleatico di Gradoli»
liquoroso e «Aleatico di
Gradoli» liquoroso riserva è
riservata ai vini che
rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di
produzione.
ART. 2 I vini di cui
all’articolo precedente
devono essere ottenuti
esclusivamente dal vitigno,
«Aleatico».
ART. 3 Le uve destinate alla
produzione dei vini a
denominazione di origine
controllata «Aleatico di
Gradoli» di cui all’art. 1
devono essere prodotte
nell’intero territorio
amministrativo dei comuni
di: Gradoli, Grotte di
Castro e San Lorenzo Nuovo
ed in parte del territorio
del comune di Latera in
provincia di Viterbo. La
zona è così delimitata:
partendo dalla riva del lago
di Bolsena alla confluenza
sulla medesima del confine
comunale di S. Lorenzo Nuovo
e Bolsena in località
Renano, la linea di
delimitazione segue verso
nord tale confine comunale e
successivamente verso ovest
sino a incontrare quello tra
S. Lorenzo Nuovo e Grotte di
Castro (q.439). Da quota 439
la linea di delimitazione
prosegue verso ovest lungo
il confine di grotte di
Castro per poi scendere
verso sud fino alla
confluenza di questo confine
con quello di Gradoli e
Latera in località La Buca.
Da qui prosegue verso ovest
lungo il confine di Latera
fino al punto in cui questi
si allontana da quello
provinciale, in prossimità
di Poggio Sant’Anna. Da tale
punto di delimitazione
prosegue in linea retta in
direzione sud-est fino a
quota 461 da dove, per
Madonna della Cava e C. le
Coste, raggiunge il confine
di Gradoli che segue verso
est fino alla sponda del
lago di Bolsena. Lungo la
sponda, verso nord, la linea
di delimitazione torna
nuovamente alla località
Renano, punto di partenza.
ART. 4 Le condizioni
ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla
produzione dei vini a
denominazione di origine
controllata «Aleatico di
Gradoli» devono essere
quelle tradizionali della
zona o, comunque, atte a
conferire alle uve, ai mosti
ed ai vini derivati le
specifiche caratteristiche
tradizionali di qualità. Le
uve destinate alla
vinificazione devono
assicurare un titolo
alcolometrico volumico
minimo naturale non
inferiore all’11,5% per la
tipologia «Aleatico di
Gradoli» ed al 12% per le
tipologie «Aleatico di
Gradoli» liquoroso e
«Aleatico di Gradoli»
liquoroso riserva. Sono,
pertanto, da considerarsi
idonei - ai fini
dell’iscrizione nell’albo di
cui all’art. 15 della legge
10 febbraio 1992, n. 164 -
unicamente i vigneti ubicati
in terreni di buona
esposizione, con esclusione
quindi dei fondovalle e dei
terreni situati ad
un’altitudine superiore ai
600 metri sul livello del
mare. I sesti di impianto,
le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono
essere quelli generalmente
usati o, comunque, atti a
non modificare le
caratteristiche delle uve,
dei mosti e dei vini. È
vietata ogni pratica di
forzatura. La resa massima
di uva ammessa alla
produzione dei vini di cui
al presente disciplinare non
deve essere superiore a tonn.
9 per ettaro di vigneto a
cultura specializzata. Nelle
annate favorevoli i
quantitativi di uve ottenuti
e da destinare, alla
produzione dei vini a
denominazione di origine
controllata «Aleatico di
Gradoli» devono essere
riportati nei limiti di cui
sopra purché la produzione
globale non superi del 20% i
limiti medesimi, fermo
restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi
di cui trattasi.
ART. 5 Le operazioni di
vinificazione, di
preparazione e di
affinamento dei vini a
denominazione di origine
controllata «Aleatico di
Gradoli» di cui all’art. 1
devono essere effettuate
nell’interno della zona di
produzione delimitata dal
precedente art. 3. Tuttavia,
tenuto conto delle
situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che
tali operazioni siano
effettuate nell’intero
territorio dei comuni anche
se soltanto in parte
compresi nella zona
delimitata. Nella
vinificazione sono ammesse
soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e
costanti, atte a conferire
ai vini le sue peculiari
caratteristiche. Per i vini
a denominazione di origine
controllata «Aleatico di
Gradoli» la resa massima
dell’uva in vino finito non
deve essere superiore al
70%. Qualora la resa
uva/vino superi detto
limite, ma non oltre il 75%,
l’eccedenza non ha diritto
ad alcuna denominazione di
origine controllata; oltre
il 75% decade il diritto
alla denominazione di
origine controllata per
tutto il prodotto.
ART. 6 I vini a
denominazione di origine
controllata «Aleatico di
Gradoli» devono rispondere,
all’atto dell’immissione al
consumo, rispettivamente
alle seguenti
caratteristiche: «Aleatico
di Gradoli»: - colore: rosso
granato con tonalità
violacee; - odore: finemente
aromatico, caratteristico; -
sapore: di frutto fresco,
morbido, vellutato, dolce; -
titolo alcolometrico
volumico complessivo: 12% di
cui almeno 9,5% svolti; -
acidità totale minima: 4,5
per mille; - estratto secco
netto minimo: 20 per mille.
«Aleatico di Gradoli»
liquoroso: - colore: rosso
granato più o meno intenso,
talvolta con riflessi
violacei; - odore:
aromatico, delicato,
caratteristico; - sapore:
pieno, dolce, armonico,
gradevole; - titolo
alcolometrico volumico
minimo complessivo: 17,5% di
cui almeno 15% svolti;
acidità totale minima: 4 per
mille; - estratto secco
netto minimo: 20 per mille.
«Aleatico di Gradoli»
liquoroso riserva: - colore:
rosso granato più o meno
intenso, tendente talvolta
all’arancione con
l’invecchiamento; - odore:
aromatico, caratteristico
dell’invecchiamento in botte
di rovere; - sapore: pieno,
dolce più o meno tannico,
armonico, gradevole; -
titolo alcolometrico
volumico minimo complessivo:
17,5% di cui almeno 15%
svolti; acidità totale
minima: 4 per mille; -
estratto secco netto minimo:
20 per mille. È facoltà del
Ministero delle risorse
agricole, alimentari e
forestali – Comitato
nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e
delle indicazioni
geografiche tipiche dei
vini, di modificare i
sopraindicati limiti di
acidità totale e l’estratto
secco netto.
ART. 7 I vini a
denominazione di origine
controllata «Aleatico di
Gradoli» liquoroso e
liquoroso riserva devono
essere ottenuti mediante
alcolizzazione in conformità
alle disposizioni delle
norme vigenti. Il vino a
denominazione di origine
controllata «Aleatico di
Gradoli» liquoroso deve aver
subito un periodo minimo di
affinamento di sei mesi a
decorrere dalla data di
alcolizzazione. Il vino a
denominazione di origine
controllata «Aleatico di
Gradoli» liquoroso riserva
deve aver subito un periodo
di invecchiamento di almeno
due anni dalla data di
alcolizzazione in botti di
rovere di capacità non
superiore a 250 litri ed un
ulteriore affinamento in
bottiglia di almeno un anno.
ART. 8 Alle denominazioni di
cui all’art. 1 è vietata
l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione ivi compresi
gli aggettivi: «extra»,
«superiore», «fine»,
«scelto», «selezionato» e
similari. È tuttavia
consentito l’uso di
indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo
e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente. È
consentito altresì l’uso di
indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano
riferimento a unità
amministrative, frazioni,
aree, fattorie, zone e
località comprese nella zona
delimitata dal precedente
art. 3 e dai quali
effettivamente provengono le
uve da cui il vino così
qualificato è stato
ottenuto. Sulle bottiglie o
altri recipienti contenenti
il vino «Aleatico di Gradoli»,
«Aleatico di Gradoli»
liquoroso e «Aleatico di
Gradoli» liquoroso riserva è
obbligatoria l’indicazione
dell’annata di produzione
delle uve. |
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Vino unico nel
panorama enologico laziale,
esclusivamente da uve Aleatico
100%, se ne
produce poco ed è prezioso.
L'ambiente di coltivazione è
quello particolarissimo dei
territori dei comuni di Gradoli,
San Lorenzo Nuovo, Grotte di
Castro, Latera, affacciati sul
lago di Bolsena. Il vitigno, la
natura dei terreni, ma
soprattutto il microclima
permettono al vino di acquisire
caratteri di singolarità. Di
colore rosso granato con
tonalità violacee, ha odore
finemente aromatico, pieno,
armonico. Prodotto nelle
tipologie dolce, liquoroso e
liquoroso riserva, si abbina a
pasticceria secca e a dolci alle
nocciole tipici del viterbese.
Anche da meditazione.
Riconoscimento D.P.R. del
21.6.1972
Il
vitigno dell'aleatico, l'unico
con cui il disciplinare
consentite di produrre tale
vino, sembra sia stato
introdotto nei Monti Volsini
dagli Etruschi, che lo avrebbero
acquisito dai Greci.
Una leggenda narra che in una
grotta poco fuori il paese di
Gradoli (chiamata ancora oggi
Poggio del Diavolo) vivesse un
demonio; questo era solito
terrorizzare con brutti scherzi
gli abitanti di Gradoli. Molti
giovani valorosi avevano tentato
di ucciderlo ma erano stati
tutti sconfitti. Un giorno il
demonio, tornando a casa, trovò
un leone che dormiva nella sua
grotta. Tentò di svegliarlo e di
cacciarlo, ma il leone riuscì a
sconfiggerlo e il povero demonio
dovette sprofondare
nell'Inferno. Il suo bastone
però rimase conficcato nel
terreno. Il leone casualmente vi
dormì sopra e l'indomani sul
bastone era cresciuta una vite:
la vite dell'Aleatico. Per
riconoscenza gli abitanti di
Gradoli misero nel loro stemma
proprio il leone e il bastone
con la vite.
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La zona di produzione dell'Aleatico di Gradoli |